Aliquote e tariffe

IMU - TASI
L’art. 13 del d.l. 201/2011 ha stabilito delle “aliquote base”per l'IMU ovvero delle aliquote ordinarie sulla base delle quali i comuni possono limitatamente disporre aumenti e diminuzioni.
Da sottolineare che il gettito IMU, come avvenuto nel 2013, verrà interamente introitato dai Comuni, fatta eccezione per i fabbricati di categoria D, per i quali è prevista la riserva allo Stato del gettito calcolato applicando l'aliquota standard dello 0,76 per cento. È lasciata comunque la possibilità ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota, riservandosene il gettito. Ciò significa che se il Comune fissa un’aliquota base, ad esempio, dello 0,90%, allo Stato andrà l'equivalente dello 0,76% rimanendo quindi al Comune lo 0,14%.
 
Quanto alla TASI che, al contrario, verrà introitata interamente dai Comuni, l'art. 1, comma 676, della legge di stabilità 2014 fissa un'“aliquota base” pari allo 0,1 per cento, lasciando comunque la possibilità ai Comuni di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento oppure, ma solo per il 2014, elevarla sino allo 0,25 per cento (ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali l'aliquota massima rimane lo 0,1 per cento).
Tuttavia, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 
A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, per lo stesso anno 2014, potranno essere superati i suddetti limiti (1,06% IMU+TASI; 0,25% TASI) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 per cento a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili.
 
Pertanto, ma solo per il 2014, le aliquote TASI non potranno essere superiori allo 0,33% (0,25+0,08), eccezione fatta per i fabbricati rurali strumentali (per i quali l'aliquota massima rimane lo 0,1%).
In ogni caso, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all’aliquota dell'1,14% (massima aliquota consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'1,06, + 0,08 ai sensi del del d.l. 16/2014).
 
Quindi, a titolo esemplificativo, se il Comune fissa quale aliquota IMU per la tipologia di immobile "altri fabbricati, aree edificabili e terreni" (aliquota ordinaria di imposta) lo 0,95 per cento l'aliquota TASI (stante il limite massimo dell'1,14 per cento fissato dalle legge per la somma delle aliquote TASI - IMU) non potrà essere superiore allo 0,19 per cento (1,14-0,95).
 
Ecco un prospetto riepilogativo delle “aliquote base” e dei relativi margini in capo ai Comuni per il 2014.
 
IMU    
Tipologia di immobile Aliquota base Margine Comune
     
Abitazione principale e pertinenze (cat. A1, A8, A9), fabbricati rurali ad suo abitativo 0,40% 0,20% - 0,60%
Altri fabbricati, aree edificabili e terreni 0,76% 0,46% - 1,06%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 0,76% 0,40% - 1,06%
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 0,76% 0,40% - 1,06%
Immobili locati 0,76% 0,40% - 1,06%
 
TASI    
Tipologia di immobile Aliquota base Margine Comune
Fabbricati (compresa ab. principale), aree edificabili. 0,10% 0,00% - 0,33%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 0,00% - 0,10%
 
Per determinare l’imposta dovuta va applicata alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune (si veda prospetto sotto riportato).
Occorrerà poi considerare eventuali riduzioni o detrazioni di imposta (vedasi paragrafo "Esenzioni, riduzioni e detrazioni").
Esempio - Fabbricato di cat. A3 con rendita catastale di Euro 500.
 
Base imponibile =
500 * 1,05 (rivalutazione del 5%) * 160 = 84.000,00.
 
Imposta dovuta (aliquota IMU 0,80 %, aliquota TASI 0,25%)
IMU: Euro 84.000,00 (base imponibile) * 0,80%= Euro 672,00.
TASI: Euro 84.000,00 (base imponibile) * 0,25%= Euro 210,00.
 
L’importo così ottenuto andrà proporzionato alla quota ed ai mesi di possesso (vedere paragrafo "Mesi, quote di possesso e detenzioni temporanee”).


TARI
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, determinata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento).
Tale metodo presuppone la determinazione di una tariffa composta da due quote:
  • quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa);
  • quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (parte variabile).
Le due quote di tariffa vengono determinate applicando particolari formule, distinte in base alla tipologia di utenza, alle SUPERFICI e, nel caso delle utenze domestiche, alla numero di componenti il nucleo famigliare.
 
Il comune, in alternativa al metodo di cui sopra e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
In ogni caso, nella determinazione della tariffa, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
torna all'inizio del contenuto