Determinare la base imponibile
IMU - TARIL'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina le modalità di determinazione della base imponibile per l'IMU.
La legge di stabilità per il 2014, all'art. 1, comma 675, dispone che, per la TASI, la base imponibile sia quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Per i FABBRICATI iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Categoria | Descrizione | base imponibile |
A/1 | Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. | Rendita per 160 |
A/2 | Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. | Rendita per 160 |
A/3 | Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. | Rendita per 160 |
A/4 | Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. | Rendita per 160 |
A/5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. | Rendita per 160 |
A/6 | Abitazioni di tipo rurale | Rendita per 160 |
A/7 | Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo | Rendita per 160 |
A/8 | Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. | Rendita per 160 |
A/9 | Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. | Rendita per 160 |
A/10 | Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale | Rendita per 80 |
A/11 | Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.. | Rendita per 160 |
B/1 | Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme | Rendita per 140 |
B/2 | Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) | Rendita per 140 |
B/3 | Prigioni e riformatori | Rendita per 140 |
B/4 | Uffici pubblici | Rendita per 140 |
B/5 | Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro | Rendita per 140 |
B/6 | Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno fine di lucro, dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso ordinario della stessa. | Rendita per 140 |
B/7 | Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto | Rendita per 140 |
B/8 | Magazzini sotterranei per depositi di derrate | Rendita per 140 |
C/1 | Negozi e botteghe | Rendita per 55 |
C/2 | Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma) | Rendita per 160 |
C/3 | Laboratori per arti e mestieri | Rendita per 140 |
C/4 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) | Rendita per 140 |
C/5 | Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) | Rendita per 140 |
C/6 | Box o posti auto pertinenziali | Rendita per 160 |
C/7 | Tettoie chiuse od aperte | Rendita per 160 |
D/1 | Opifici | Rendita per 65 |
D/2 | Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro) | Rendita per 65 |
D/3 | Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi) | Rendita per 65 |
D/4 | Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) | Rendita per 65 |
D/5 | Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) | Rendita per 80 |
D/6 | abbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di lucro) | Rendita per 65 |
D/7 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni | Rendita per 65 |
D/8 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni | Rendita per 65 |
D/9 | Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio | Rendita per 65 |
D/10 | Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole | Rendita per 65 |
D/11 | Scuole e laboratori scientifici privati | Rendita per 65 |
D/12 | Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari | Rendita per 65 |
Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necesari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
Per i TERRENI AGRICOLI, occorre distinguere tra:
- Terreni agricoli e terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per i quali la base imponibile è ottenuta moltiplicando per 75 il reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25%, e
- Altri terreni agricoli, per i quali la formula di determinazione della base imponibile è: reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 135.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni vanno calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma nonchè alla quota di possesso.
Oltretutto vanno per intero applicate sull’imponibile (calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo).
Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia del territorio un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
- il proprio codice fiscale
- gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
- la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
TARI
La TARI presuppone l'adozione di un sistema tariffario ai sensi del regolamento di cui al DPR 158/1999 (come nel caso dei precedenti prelievi TARES/TIA) oppure, in alternativa, uno specifico sistema adottato dal singolo comune volto a commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Tra gli elementi da considerare ai fini della definizione dell'ammontare del tributo c'è la SUPERFICIE, riferita ai locali od aree scoperte, in possesso o detenzione, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Modalità di calcolo della SUPERFICIE:
Fintanto che non verrà attivata una specifica procedura di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (a prescindere quindi dall'attivazione della procedura di interscambio di cui sopra).
Gli uffici tributi provvederanno, comunque, all'applicazione delle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, potranno inoltre considerare come superficie assoggettabile quella pari all’80 per cento della superficie catastale.
SUPERFICI DA NON CALCOLARE:
- superfici inerenti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative (comma 641 legge di stabilità 2014);
- aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- parti di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);