TASI - Tributo Servizi Indivisibili
TASI 2014
Comune di PIRAINO
TASI:VERSAMENTO ACCONTO E SALDO 2014
TASI:VERSAMENTO ACCONTO E SALDO 2014
Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
SI INFORMA CHE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014
deve essere effettuato il versamento di ACCONTO E SALDO dell’imposta unica comunale (IUC) – componente TASI – dovuta per l’anno d’imposta 2014.
Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI in una misura, fissata dalla normativa vigente del 10 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
SI INFORMA CHE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014
deve essere effettuato il versamento di ACCONTO E SALDO dell’imposta unica comunale (IUC) – componente TASI – dovuta per l’anno d’imposta 2014.
Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI in una misura, fissata dalla normativa vigente del 10 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.