Ravvedimento operoso

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.
A condizione che tale regolarizzazione avvenga entro un anno dalla scadenza, il contribuente può beneficiare di un riduzione delle sanzioni amministrative elevate in caso accertamento formale da parte del Comune.
 
In caso di regolarizzazione entro i 14 giorni dall’omesso versamento la sanzione ordinaria del 30 per cento si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
 
Esempio
8 giorni di ritardo: sanzione pari all’1,6% (cioè 0,2% X 8). Ipotizzando un ritardato pagamento di 100 euro, si dovrà versare una sanzione di 1,60 euro.
 
Nel caso di regolarizzazione tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento ci si può ravvedere applicando una sanzione pari al 3% mentre se il ritardo dovesse superare i 30 giorni è prevista una sanzione del 3,75%.
 
Non è possibile la regolarizzazione della propria posizione nel caso in cui il ritardo dovesse superare l’anno.
 
Esempi
Dai 15 ai 30 giorni di ritardo: sanzione pari al 3%. Ipotizzando un ritardato pagamento di 100 euro, si dovrà versare una sanzione di 3,00 euro.
Dai 31 giorni ai 364 giorni di ritardo: sanzione pari al 3,75%. Ipotizzando un ritardato pagamento di 100 euro, si dovrà versare una sanzione di 3,75 euro.
 
Tasso di interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso.
Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo che, per l’anno 2013, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011, ha fissato nel 2,5%.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, il saggio di interesse legale è sceso all'1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2014.
 
ATTENZIONE: gli interessi di mora possono essere più alti, perché il Comune, ai sensi dell’ articolo 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006, può innalzarli fino ad un limite di 3 punti rispetto al tasso legale.
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, "in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta".
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno quindi utilizzati i codici per i versamenti ordinari.
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