TARI

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
 
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
 
Il comune, con regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
  1. abitazioni con unico occupante;
  2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  5. fabbricati rurali ad uso abitativo;
  6. raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
  7. rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo;
  8. ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra previste.
In quest'ultimo caso, tuttavia, il costo conseguente di tali riduzioni ed esenzioni dovrà trovare copertura nel bilancio comunale ovverosia attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Infine, il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
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